Decisioni del Giudice sportivo. Stangata per il Benevento

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SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza
conseguenze;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del
tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte,
che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del
corpo dell'avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.)INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023
CILENTO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento
aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MOLTENI ANDREA (BENEVENTO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto entrava intenzionalmente sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

 

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