Ricorso SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL avverso le sanzioni:
- inibizione di mesi 3 al sig. Fiore Francesco, Amministratore Unico e Legale rappresentante;
- inibizione di mesi 2 al sig. Lacasella Francesco Valerio, Presidente del Collegio Sindacale;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 ed ammenda di € 3.000,00 con diffida alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII N.O.I.F., nonché per violazione dell’art. 8 comma 1 C.G.S. - nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto infligge al sig. Fiore Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi 2, al sig. Lacasella Francesco Valerio la sanzione dell’inibizione per mesi 1, alla società Fidelis Andria 1928 la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, con diffida.