Benevento e Ischia, ricorsi respinti. Catania, nuovo rinvio

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Figc

 

Questo il dispositivo per quanto riguarda il Benevento:

1. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.P.A.
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 inflitta alla società reclamante a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Oreste Vigorito seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 li RESPINGE
2. Ricorso sig. VIGORITO ORESTE avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 della società Benevento Calcio - nota n. 2619/31 pf15- 16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

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