Comuicati Coppa Italia e Giudice sportivo

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La Lega Serie A ha da poco emesso i comunicati per il terzo turno di Coppa Italia e per le decisioni su Juventus Napoli:

Coppa Italia

MARTEDI' 27/10/2020
BOLOGNA-REGGINA        ORE 15,00
V. ENTELLA-PISA              ORE 15,00
PORDENONE-MONZA       ORE 18,00
SAMPDORIA-SALERNITANA ORE 17,00 RAISPORT1
 
MERCOLEDI' 28/10/2020
CAGLIARI-CREMONESE  ORE 15,00
H. VERONA-VENEZIA       ORE 17,00 RAISPORT1
PARMA- PESCARA           ORE 18,00
COSENZA-MONOPOLI     ORE 15,00
BENEVENTO-EMPOLI      ORE 16,00
BRESCIA-PERUGIA          ORE 16,00
CITTADELLA-SPEZIA        ORE 15,00 
UDINESE-VICENZA          ORE 18,00
FIORENTINA-PADOVA      ORE 18,00
TORINO-LECCE                ORE 14,00 RAISPORT 1
CROTONE-SPAL               ORE 17,00
GENOA-CATANZARO       ORE 17,00
 
Giudice sportivo

3-0 a tavolino per la Juve. E un punto di penalizzazione al Napoli per violazione del protocollo sportivo anti Covid-19. E’ la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sull’affaire Juve-Napoli, la partita non disputata domenica 4 ottobre il mancato arrivo a Torino della squadra partenopea, bloccata dalle due Asl competenti. Si tratta della decisione di primo grado, con la società di De Laurentiis che ricorrerà alla Corte d’Appello federale. Per il giudice sportivo della Lega, la nota della Asl Napoli 1 inviata venerdì (era già emersa la positività di Zielinski, poi sarebbe toccato a Elmas) al medico sociale del Napoli dichiarava in maniera "chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza". Per Mastrandrea i pronunciamenti descritti dalle Asl "delineano un quadro che non appare affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino". In pratica, non c’è stata "forza maggiore".

 

Secondo Mastrandrea, in sostanza, la prima parte del carteggio con le Asl non era "ostativa" della trasferta e solo successivamente, con i chiarimenti forniti la domenica alle 14.13, "l’ordine dell’Autorità assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari". Ma a quel punto non c’era più tempo per andare a Torino, visto che la trasferta era "nel frattempo divenuta di suo impossibile". In altre parole, il Napoli avrebbe rinunciato alla trasferta di Torino prima della prescrizione delle autorità nelle ultime mail del carteggio. Ecco quindi, la responsabilità del club, anche rispetto alla violazione dell’articolo 53, comma 2, una delle norme aggiunte dal consiglio federale proprio nel momento della ripartenza del campionato in giugno.

Dunque, la trasferta del Napoli per il verdetto non sarebbe stata "impossibile". Perché la società non avrebbe fatto tutto il necessario per andare a Torino e rispettare il protocollo. "Tuttavia - scrive ancora Mastrandrea – occorre prestare attenzione: secondo la giurisprudenza ciò non può valere nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente prevedibile e (ii) il debitore (cioè il Napoli, ndr.) non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso".

gazzetta.it

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